Chiarimenti ufficiali dal Mise su termoregolazione e contabilizzazione nei Condomìni

E’ appena stato pubblicato dal Mise un documento di Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore, datato giugno 2017, che potete trovare a questo link.

A chi è rivolto questo documento?

Il documento si rivolge ai singoli Condòmini e agli amministratori dei Condomìni dotati di riscaldamento centralizzato, che sono quindi soggetti all’obbligo di installare apparecchi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, e all’obbligo di suddividere le spese del riscaldamento in base alla norma UNI 10200.

Il documento è utile anche ai tecnici del Condominio, che possono essere incaricati ad esempio di progettare l’impianto o calcolare i nuovi millesimi di riscaldamento, il tutto nel pieno rispetto della legge e normativa vigente.

Perchè si è reso necessario un documento di chiarimenti?

I chiarimenti si sono resi necessari per via dei molti aspetti poco chiari del D.lgs. 102/2014 e successive modifiche del decreto 141/2016.

Nel documento si da risposta ad alcune delle domande più frequenti pervenute agli uffici del Ministero, come ad esempio i casi e le condizioni in cui è possibile derogare all’obbligo di installazione dei dispositivi o derogare all’obbligo di suddivisione delle spese secondo la norma UNI 10200.

Gli aspetti più importanti

A nostro parere restano comunque molti punti oscuri. Perciò, prendendo spunto dalle FAQ del Mise, abbiamo deciso di approfondire nei prossimi post le tematiche più interessanti.

Iniziamo oggi dalla prima domanda:

# DOMANDA RISPOSTA
1 E’ vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo? Si. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.

La domanda riguarda i casi in cui è possibile “derogare” all’utilizzo della norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese. Le condizioni necessarie possono essere:

  • che la norma UNI 10200 non sia applicabile (es. in presenza di un impianto di climatizzazione estiva centralizzato; vedi faq n.15)
  • oppure che siano comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra due unità immobiliari superiori al 50% (vedi faq n.17 per approfondimento)

Ove sussista una di queste due condizioni, non è comunque possibile utilizzare un criterio qualsiasi, bensì è possibile utilizzare soltanto, in alternativa alla UNI 10200, un metodo di ripartizione delle spese che attribuisca almeno il 70% delle spese ai cosiddetti “consumi volontari” di ciascun condomino, ovvero i consumi misurati dagli appositi apparecchi. La restante parte (30% o meno) può essere ripartita “secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili oppure secondo le potenze installate” (d.lgs. 102/2014) oppure, a nostro parere, secondo un qualunque altro criterio (es. i millesimi di riscaldamento precedentemente in uso al Condominio), visto che quelli indicati dal decreto sono solo “a titolo esemplificativo e non esaustivo”.

La NORMA UNI come riferimento oggettivo

A nostro parere, benché la norma UNI 10200 sia discutibile sotto alcuni punti di vista, è un riferimento oggettivo e “ufficiale”, per cui il Condominio che decide di adottarla comunque, può star sicuro che nessuno potrà mai contestarla. Viceversa, qualora si decida di adottare un altro criterio, bisogna innanzitutto individuarlo e deliberarlo con le maggioranze di legge (maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio; vedi faq n.2) e poi fare in modo che “funzioni” ovvero che rispecchi la realtà e non crei disparità eccessive, fonti di contestazioni. Per questa ragione suggeriamo di farsi consigliare da un tecnico.

Il contributo di WAVE per garantire la conformità alle norme

Se avete piacere di affidarvi a Wave per il servizio di ripartizione delle spese, avrete a disposizione un consulente che saprà consigliarvi il criterio ideale per il vostro Condominio.

Con Wave potete star tranquilli che il criterio proposto rispetterà le leggi e norme vigenti, evitando così di esporre il Condominio ad eventuali contestazioni o alle sanzioni previste dal D.lgs. 102/2014.

Per maggiori informazioni sul servizio non esitate a contattarci!

 

Fonti

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-Termoregolazione-Giugno-2017.pdf

Scrivici per maggiori chiarimenti

4 + 0 = ?